Diritto Raguseo

Note al Libro Secondo degli Statuti di Ragusa e sua traduzione.


La seconda parte del Liber Statutorum comprende ben 33 articoli dedicati esclusivamente ai giuramenti cui erano tenuti i responsabili dei più diversi uffici o, come oggi si direbbe, gli “incaricati di un pubblico servizio” o, comunque di pubblica rilevanza, dal Conte, mandato da Venezia (fino al 1385) ai più modesti addetti al vino; si tratta di uffici annuali dal 29 settembre (a conferma del rilievo che, a Ragusa, assumeva la vendemmia e la sua conclusione) e non immediatamente rinnovabili, mentre il modo della loro nomina è, in parte, quello previsto nel libro primo.

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Si tratta, dunque, di un lungo susseguirsi di formule per noi noiosissime, assai simili tra loro nell’obbedienza e lealtà verso il Doge di Venezia e il Conte di Ragusa.

Tuttavia, non si può trascurarne l’interesse storico perché dal secondo libro (soprattutto se letto insieme al primo) appaiono i diversi uffici tramite i quali si esercitava la funzione pubblica cittadina e poi repubblicana.

Non potrà, ad esempio, sfuggire la rilevanza dei capp. 23 e ss. riguardanti gli ambasciatori, considerando come la fortuna della Repubblica si sarebbe principalmente fondata sull’informazione e sui rapporti internazionali; né quelli (cap. 26, 27, 28) sui comandanti di nave e sugli addetti alle dogane.

Può meravigliare, piuttosto, come si ritenga necessario una così ampia e pignola previsione di giuramenti ma, citando F.L. Ganshof, in una società medievale, seppure non organizzata in maniera feudale,”violare un giuramento significava rendersi colpevoli di spergiuro, cioè di un peccato mortale”(F.L. GANSHOF, Che cos’è il feudalesimo?, Torino, trad. 1989, 32)

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Piace, infine, ricordare anche un precetto di morale “laica”, sempre ossessivamente ripetuto nelle formule di giuramento del secondo libro e cioè: “nec amicum iuvabo nec inimicum nocebo per fraudem”; veramente gli anni sono precipitati.

Cristiano Caracci, novembre 2010


LIBRO SECONDO

1. Giuramento del signor conte-Giuro io conte di Ragusa sui santi vangeli di Dio, in buona fede senza frode e cattivo ingegno, di conservare e reggere la città secondo l’uso e la consuetudine, per l’onore del Comune di Venezia e del signor doge, e tutelerò in buona fede le ragioni del Comune di Ragusa. E contrasterò tutte le complicità, e i giuramenti fatti e da fare, e i reati. E manterrò e compirò la giustizia sia maggiore che minore. E con la maggioranza del Consiglio, o con la Curia, al suono delle campane, il cattivo uso di Ragusa diminuirà e il buon uso si accrescerà. E non aiuterò l’amico né nuocerò con la frode al nemico. E avrò tutte le onorificenze e le potestà che ebbero i conti Veneti di Ragusa a Ragusa e in ogni altro luogo. Tutto ciò osserverò, salvo il giuramento che giurai al signor doge di Venezia.


Giuro io conte di Ragusa sui santi vangeli di Dio, in buona fede e senza frode e cattivo ingegno, di conservare e reggere la città secondo l’ uso e la consuetudine per l’ onore di Ragusa e il suo miglioramento, e salvo le ragioni del Comune di Ragusa in buona fede. Contrasterò tutte le complicità, e i giuramenti fatti e da fare, e i reati; e manterrò e compirò la giustizia, sia maggiore che minore. Con la maggioranza del Consiglio e della Curia, al suono delle campane, il cattivo uso di Ragusa diminuirà e il buon uso si accrescerà. E non aiuterò l’amico né nuocerò con la frode al nemico. E avrò tutte le onorificenze e le potestà che ebbero gli altri conti di Ragusa a Ragusa e in ogni altro luogo. Tutto ciò osserverò.


2. Giuramento dei sostituti o degli aiutanti del signor conte-Giuro sui santi vangeli di Dio che in buona fede e senza frode aiuterò e consiglierò e sosterrò il signor conte di Ragusa; e similmente conserverò la città di Ragusa, e meglio che potrò consiglierò per l’onore del signor doge e di detto signor conte; e quando sarò richiesto per altro dallo stesso signor conte in Consiglio o fuori, prenderò quel partito o darò quel consiglio che mi parrà migliore. E se sostituirò il conte stesso nella contea, sarò legato in tutto e per tutto dallo stesso giuramento che giurò il signor conte, ossia a Venezia avanti il signor doge, e avanti il popolo di Ragusa. E terrò fede a tutto ciò che il signor conte mi ordinerà di osservare fino a che egli mi solleverà. Non aiuterò l’ amico né nuocerò al nemico con la frode, e non toglierò dal servizio né faro togliere alcuno per aiutarlo o nuocergli. E non farò mercatura nella zona di Ragusa nemmeno con ciò che sopravanzerà del mio salario. E rimarrò con il conte al suo servizio fino a che egli reggerà la contea, a meno che egli debba ancora darmi il salario che mi promise. Tutto ciò, come detto,rispetterò in buona fede e senza frode.


Giuro sui santi vangeli di Dio che in buona fede senza frode aiuterò e consiglierò e sosterrò il signor conte di Ragusa, e similmente conserverò la stessa città di Ragusa e meglio che potrò consiglierò , per l’ onore del conte; e quando sarò richiesto di altro aiuto dallo stesso signor conte in Consiglio o fuori, prenderò quel partito e darò quel consiglio che mi parrà migliore.

E se sostituirò il conte stesso nella contea, sarò legato in tutto e per tutto dallo stesso giuramento che il signor conte giurò, cioè a Venezia avanti il signor doge, e avanti il popolo di Ragusa e terrò fede a tutto ciò che il signor conte mi ordinerà di osservare , fino a che egli mi solleverà. Non aiuterò l’ amico né nuocerò al nemico con la frode. E non toglierò dal servizio né farò togliere alcuno per aiutarlo o nuocergli. E non farò mercatura nella zona di Ragusa, neanche di ciò che sopravanzerà del mio salario. E rimarrò con il signor conte al suo servizio finchè egli reggerà la contea, a meno che egli debba ancora darmi il salario che mi promise. E tutto ciò, come detto, rispetterò in buona fede senza frode.


3. Giuramento di fedeltà che gli uomini di Ragusa prestano al signor doge di Venezia e al conte di Ragusa-Giuro sui santi vangeli di Dio , in buona fede e senza frode, fedeltà al signor doge di Venezia e al nostro signor conte di custodirlo nella sua persona e cose e in ogni ragione della sua contea, e aiutarlo contro tutti gli uomini che maliziosamente lo vogliono offendere, e gli sarò fedele mentre siederà al governo della città di Ragusa e della sua contea, salva la fedeltà al signor doge per l’ onore di Venezia e la salvezza di Ragusa. E lo aiuterò a mantenere in buono stato la città di Ragusa e la sua contea, e sarò virtuoso nel perseguire tutte le ragioni e la giustizia. E non farò parte di altra società o compagnia, né col giuramento, né sulla fiducia, né con la promessa, né con l’ ingegno, contro l’ onore del signor doge di Venezia e contro l’onore del nostro signor conte e contro la salvezza di Ragusa mentre siederà al governo della città e della sua contea; e se avrò prestato giuramento con altre compagnie lo romperò e non lo osserverò , né farò altro giuramento o promessa con altra compagnia; anzi mi adopererò per romperla; e se so che si è costituita una compagnia o saprò che si sta costituendo, per quanto potrò lo farò sapere al signor conte. E quando il signor conte mi chiederà consiglio, glielo darò rettamente e fedelmente, e dirò la verità. E manterrò le ragioni e la giustizia e il diritto in tutto ciò che riguarda la comunità di Ragusa. E osserverò tutte le cose che il signor conte mi comanderà, e prometto in buona fede di osservarle senza frode; e se alcuno volesse giustizia o vantasse ragioni, lo manifesterò al signor conte; e se ne avrò io, appena possibile informerò il Comune e di più non pretenderò. E osserverò il patto di Venezia e mi adopererò che sia osservato da tutti.



Giuramento di fedeltà che gli uomini di Ragusa fanno al conte di Ragusa

Giuro sui santi vangeli di Dio, in buona fede e senza frode, fedeltà al nostro signor conte, di custodirlo nella persona e nelle cose e in tutte le ragioni nella sua contea e di aiutarlo contro tutti gli uomini che maliziosamente lo vogliono offendere, e gli sarò fedele mentre siederà al governo della città e della sua contea, salva la fedeltà all’ onore e alla salvezza di Ragusa .E lo aiuterò a mantenere in buono stato la città di Ragusa e la sua contea e sarò virtuoso nel perseguire tutte le ragioni e la giustizia. E non farò parte di altra società o compagnia , né col giuramento, né sulla fiducia, né con la promessa, né con l’ ingegno, contro l’onore del nostro signor conte , e contro la salvezza di Ragusa mentre siederà al governo della città e della sua contea; e se avrò prestato giuramento con altre compagnie lo romperò e non lo osserverò, né farò altro giuramento o promessa con altra compagnia; anzi mi adopererò per romperla; e se so che si è costituita una compagnia o saprò che si sta costituendo, per quanto potrò lo farò sapere al signor conte. E quando il signor conte mi chiederà un consiglio glielo darò rettamente e fedelmente, e gli dirò la verità. E manterrò le ragioni e la giustizia e il diritto in tutto ciò che riguarda la comunità di Ragusa. E osserverò tutto ciò che il signor conte mi comanderà , e prometto di osservare in buona fede senza frode; e se alcuno volesse giustizia o vantasse ragioni, lo manifesterò al signor conte; e se ne avrò io, appena possibile informerò il Comune e di più non prenderò. E osserverò il patto e mi adopererò affinché sia osservato da tutti


4. Giuramento dei giudici-Io giudice di Ragusa giuro sui santi vangeli di Dio che giudicherò ogni causa che verrà portata avanti a me, di cui io sia giudice, senza frode, secondo la consuetudine della città di Ragusa se la conoscerò e sarò sincero; e se non conoscerò la consuetudine, giudicherò senza frode e cattivo ingegno, secondo la mia buona coscienza. E non accetterò denaro né lo farò accettare per le cause da me giudicande, e se qualcosa fosse accettato per me, e io non lo sapessi, lo farò restituire in buona fede senza frode. E se il nostro signor conte o chi fosse al suo posto, mi chiamerà per un fatto della città , da sé o tramite il suo nuncio, o udirò la campana del Maggior o Minor Consiglio, andrò se non avrò un legittimo impedimento. E su tutte le cose che il predetto signor conte o chi fosse al suo posto, mi chiederà, gli darò un retto consiglio senza frode; e se mi adopererò, lo farò per compiere la giustizia in onore del conte e per la salvezza della città. E quella causa che lo stesso nostro signor conte mi avesse proibito di trattare per il bene della città, non la tratterò finché egli stesso non me lo ordinerà. Inoltre non emetterò sentenza nei confronti di alcun cittadino da cinque iperperi in su, se non col consenso dello stesso conte, o di chi fosse al suo posto. E le cose segrete che il conte o chi fosse al suo posto, mi avesse detto, le terrò (per me) secondo ciò che lo stesso mi disse, in buona fede e senza frode. E con coloro con cui sarò giudicante in causa in una o due o tre o più cause da me giudicande, secondo ciò che si è detto, non differirò fraudolentemente di giudicare se sarò onesto. E sa lo stesso nostro signor conte con il consiglio dei giudici e dei buoni uomini e con la lode del popolo, troverà una nuova consuetudine, o alla consuetudine trovata abbia aggiunto o diminuito qualcosa, o mutato la precedente, sempre giudicherò secondo quella consuetudine in buona fede e senza frode. E se in materia di cause saprò che una riguardasse il detto signor conte, gli manifesterò il suo diritto. E a chi avesse violato la norma, nulla pretendendo da lui, gli farò in breve la sentenza se lo chiederà , non ricevendo denaro . E finché sarò giudice, in buona fede senza frode non andrò a bere con alcuno o alcuna in nessun modo con la frode, neanche negli orti né in taverne. Osserverò queste cose sopra dette dal giorno di San Michele in settembre che sarà , se Dio lo vorrà, un anno in buona fede senza frode. Non aiuterò l’ amico né nuocerò al nemico con la frode , a meno che i predetti rimangano in sostituzione del predetto signor conte o in suo luogo. E se alcuno o alcuna convenisse avanti a me alcuno o alcuna che in passato l’abbia offeso o offesa e perciò debba perdere la vita o un arto, per la nuova e antica consuetudine giudicherò in buona fede secondo l’ offesa dello stesso. E sarò fedele al signor doge di Venezia finchè vivrò , e sarò tenuto ad osservare fedeltà al nostro signor conte, secondo il modo del capitolo , ossia della fedeltà , e osserverò e mi adopererò affinché il patto che abbiamo con il nostro signor doge sia osservato da tutti.


Io giudice di Ragusa giuro sui santi vangeli di Dio che giudicherò ogni causa che verrà portata avanti a me, di cui io sia giudice, senza frode, secondo la consuetudine della città di Ragusa se la conoscerò e sarò sincero; e se non conoscerò la consuetudine, giudicherò senza frode e cattivo ingegno, secondo la mia buona fede in coscienza. E non accetterò denaro né lo farò accettare per le cause da me giudicande; e se qualcosa fosse accettato per me e io lo sapessi, lo farò restituire in buona fede senza frode. E se il nostro signor rettore o chi fosse al suo posto, mi chiamerà per un fatto della città, da sé o tramite il suo nuncio, o udirò la campana del Maggior o Minor Consiglio, andrò se non avrò un legittimo impedimento. E su tutte le cose che il predetto signor rettore o chi fosse al suo posto mi chiederà gli darò un retto consiglio senza frode; e se mi adopererò, lo farò per compiere la giustizia in onore e per la salvezza della città. E quella causa che lo stesso signor rettore mi aveste proibito di trattare per il bene della città non la tratterò finchè egli stesso non me lo comanderà. E le cose segrete che il detto rettore o chi fosse al suo posto mi avesse detto le terrò per me, secondo ciò che lo stesso mi disse, in buona fede e senza frode. E con coloro con cui sarò giudicante in causa, in una o due o tre o più cause da me giudicande, secondo ciò che si è detto, non differirò fraudolentemente di giudicare, se sarò onesto. E se lo stesso nostro signor rettore con il consiglio troverà una nuova consuetudine, o alla consuetudine trovata abbia aggiunto o tolto qualcosa o mutato la precedente, sempre giudicherò secondo quella consuetudine in buona fede senza frode. E osserverò queste cose sopra dette dal giorno di San Michele in settembre che sarà, se Dio lo vorrà, un anno in buona fede e senza frode. Non aiuterò l’ amico, né nuocerò al nemico con la frode, almeno che i predetti rimangano in sostituzione del predetto signor rettore o in suo luogo. E se alcuno o alcuna convenisse alcuno o alcuna avanti a me, che in passato l’ abbia offeso o offesa e perciò debba perdere la vita o un arto per la nuova o antica consuetudine giudicherò in buona fede, secondo l’ offesa dello stesso.


5. Giuramento dei consiglieri del Minor e Maggior Consiglio-Giuro io consigliere di Ragusa sui santi vangeli di Dio in buona fede senza frode e cattivo ingegno, di venire e dare consiglio secondo la mia coscienza, ogni volta che il nostro signor conte o chi fosse in suo luogo, mi chiamasse al suono della campana o tramite il nuncio, per l’ onore del predetto nostro signor doge e del nostro signor conte o di chi fosse in suo luogo, e della salvezza della nostra patria; non aiuterò l’amico né nuocerò al nemico con la frode. E non accetterò denaro né lo farò accettare con la frode. E sarò attento a tutelare le ragioni del detto conte e del Comune della nostra città, e penserò e tratterò la salvezza e l’ onore della nostra terra. E se mi sarà dato mandato di tenere segreto il consiglio dal conte o da chi fosse in suo luogo, lo terrò segreto. E userò la forza per il predetto signor conte o chi fosse in suo luogo quando mi verrà chiesto di eseguire la giustizia; e mi adopererò e aiuterò e consiglierò quel partito che fosse trovato dal predetto signor conte e dalla maggioranza del Consiglio, per ottenere l’effetto, a meno che fosse revocato dal predetto signor conte e dalla maggioranza del Consiglio. E se il nostro signor conte con il Consiglio dei giudici e dei buoni uomini con la lode del popolo troverà una nuova consuetudine, o a una consuetudine trovata aggiungerà o toglierà qualcosa, o muterà l’ antica, mi adopererò per portarla a effetto. Osserverò tutto ciò da San Michele in settembre, e fino a un anno completo in buona fede e senza frode, a meno che rimanga in luogo del predetto signor conte. E se andrò in viaggio prima del detto termine, sempre e in tutto sarò tenuto come sopra detto. E sarò fedele al signor doge di Venezia finchè vivrò, e al nostro signor conte, e sarò tenuto a osservare fedeltà al nostro signor conte, secondo il modo capitolare ossia della fedeltà, e osserverò e mi adopererò affinché il patto che abbiamo con il nostro signor doge sia osservato da tutti.


Giuro io consigliere di Ragusa sui santi vangeli di Dio che, ogni qualvolta verrò al consiglio in buona fede e senza frode e cattivo ingegno secondo la mia coscienza in onore del signor rettore o di chi fosse in suo luogo e della salvezza della nostra patria, non aiuterò l’ amico né nuocerò al nemico con la frode. E non accetterò denaro e non lo farò accettare con la frode. E sarò attento a tutelare le ragioni di detto rettore e del Comune della nostra città, e penserò e tratterò la salvezza e l’onore della nostra terra. E se mi sarà dato mandato di tenere segreto il consiglio del rettore o di chi fosse in suo luogo lo terrò segreto; e userò la forza per il predetto signor rettore o chi fosse in suo luogo quando mi verrà chiesto di eseguire la giustizia; e mi adopererò e aiuterò e consiglierò quel partito che fosse trovato dal signor rettore e dalla maggioranza del Consiglio, per ottenere l’ effetto, a meno che sia revocato dal detto signor rettore e dalla maggioranza del Consiglio. E se il nostro signor rettore con il Consiglio troverà una nuova consuetudine, o a una consuetudine trovata aggiungerà o toglierà qualcosa, o muterà l’ antica, mi adopererò per portarla a effetto. Tutto ciò osserverò in tal modo per un anno completo in buona fede e senza frode, a meno che non rimanga tale (per volontà) del nostro predetto rettore.


6. Giuramento degli avvocati che difendono avanti il signor conte e i suoi giudici-Io avvocato di Ragusa giuro sui santi vangeli di Dio in buona fede e senza frode e cattivo ingegno di patrocinare e difendere secondo l’ uso della nostra città , coloro che mi abbiano nominato difensore, e non aiuterò l’ amico né nuocerò al nemico con la frode; a meno che non difenda il fratello, il cognato,il cugino germano,il genero, o il nipote, il figlio di mio fratello o di mia sorella. E non riceverò doni fraudolentemente né li farò ricevere se non un denaro grosso per causa. E quando il nostro signor conte o chi fosse in suo luogo, mi chiamerà tramite il nuncio o la campana del Maggior Consiglio verrò se non avrò un legittimo impedimento, e quando verrò darò un retto consiglio per l’ onore del detto signor conte o chi fosse in suo luogo, e per la salvezza della nostra patria, e darò aiuto al detto signor conte o a chi fosse in suo luogo, per compiere giustizia. E se detto nostro signor conte con il Consiglio dei giudici e dei buoni uomini e con la lode del popolo troverà una nuova consuetudine, o aggiungerà o toglierà qualcosa nella antica consuetudine, mi adopererò per portarla a effetto; e se mi sarà ordinato di mantenere il segreto dal signor conte o da chi fosse in suo luogo lo manterrò , e tutelerò tutte le ragioni del nostro signor conte e gliele riferirò. E se il medesimo signor conte mi comanderà di difendere per un fatto del Comune contro un’ altra parte , difenderò il Comune in buona fede. E non darò consiglio a chi difenderò affinché presti un falso giuramento, né introduca un falso testimone, né commetta una frode in alcun modo. Ciò osserverò in tal modo da San Michele in settembre, fino a un anno completo in buona fede senza frode. E sarò fedele al signor doge di Venezia finchè vivrò, e sarò tenuto a osservare fedeltà al nostro signor conte secondo il modo del capitolo sulla Comunità di Ragusa giurato, e osserverò il patto di Venezia, e mi adopererò che sia osservato da tutti. Aggiungiamo anche che in nessun modo o ingegno possiamo ricevere né lo debba alcuno o alcuna che abbia una causa avanti ai giudici, oltre al detto grosso e neanche con essi mangiare o bere.


Io avvocato di Ragusa giuro sui santi vangeli di Dio in buona fede e senza frode e cattivo ingegno di patrocinare e difendere secondo l’ uso della nostra città, coloro che mi abbiano nominato difensore; e non aiuterò l’ amico né nuocerò al nemico con la frode, a meno che non difenda il fratello, il cognato, il cugino germano, il genero o il nipote, il figlio di mio fratello o di mia sorella. E non riceverò doni fraudolentemente né li farò ricevere se non un denaro grosso per causa. E quando il nostro signor conte o chi fosse in suo luogo mi chiamerà tramite il nuncio o la campana del Maggior Consiglio, verrò se non avrò un legittimo impedimento, e quando verrò darò un retto consiglio per l’ onore del detto signor conte o di chi fosse in suo luogo, e per la salvezza della nostra patria; e darò aiuto al detto signor conte o a chi fosse in suo luogo, per compiere giustizia. E se detto nostro signor conte con il Consiglio dei giudici trovasse una nuova consuetudine, o aggiungesse o togliesse qualche cosa mi adopererò per portarla a effetto; e se mi sarà ordinato di mantenere il segreto, lo farò, e tutelerò tutte le ragioni del nostro signor conte e gliele riferirò. E se il medesimo signor conte mi comanderà di difendere per un fatto del Comune contro un’ altra parte difenderò il Comune in buona fede. E non darò consiglio a chi difenderò affinché presti un falso giuramento né introduca un falso testimone né commetta una frode in alcun modo. Ciò osserverò in tal modo da San Michele in settembre, fino a un anno completo in buona fede senza frode.

Aggiungiamo anche che in nessun modo o ingegno possiamo ricevere né avere qualcosa da alcuno o alcuna, che abbia una causa avanti ai giudici, oltre al detto grosso e neanche con essi mangiare o bere.


7. Giuramento degli avvocati preposti a ricercare e difendere tutte le ragioni del Comune-Giuro sui santi vangeli di Dio che in buona fede e senza frode sarò diligente nel ricercare tutte le ragioni del Comune da un denaro grosso in su ovunque io saprò esse siano; e se avrò da un denaro grosso in su del Comune lo restituirò interamente al detto signor conte o al Comune, e coloro che lo avranno e non lo vorranno restituire interamente al Comune, appena possibile lo dirò al nostro signor conte. E sarò tenuto similmente a manifestare a detto Comune, se lo saprò, che nessuno o nessuna tenga beni del Comune in città o fuori, vicino o lontano, di recente o da lungo tempo, e non manifesterò soltanto le cose sopraddette, ma anche difenderò e mi adopererò attentamente affinché ritornino al Comune, o ciò sia a volontà e disposizione del signor conte e del suo Consiglio; similmente se alcuno si sia obbligato per iscritto o meno col nostro Comune, lo manifesterò al signor conte e lo difenderò a sua volontà.

Nel 1310, ottava indizione, il giorno 22 di febbraio, dal signore Bartolomeo Gradenigo, conte di Ragusa, e dal Minor e Maggior Consiglio fu dichiarato e statuito, che gli avvocati del Comune avranno la loro parte subito per le condanne che avranno ottenuto sentenziate, che dovranno esigere e per le quali furono date buone garanzie; per i contumaci nulla dovranno avere. E da tutti coloro che dalla mia opera o dei miei soci il nostro Comune recupererà, sia denaro sia altro bene mobile, dovremo avere un quarantesimo per il nostro studio e lavoro. E similmente sarò diligente nel manifestare e recuperare tutte le ragioni che conoscerò essere pertinenti il signor conte. E quando il signor conte o chi fosse in suo luogo, mi faranno chiamare al Maggior Consiglio, o udirò la campana del Maggior Consiglio, verrò appena possibile. Tutto ciò osserverò in tal modo da San Michele in settembre e fino a un anno completo in buona fede senza frode e se il signor conte con il Consiglio e il popolo mi aggiungeranno o toglieranno qualcosa, sarò tenuto a portare tutto a effetto. E sarò fedele al signor doge di Venezia finchè vivrò, e al nostro signor conte sarò tenuto a osservare fedeltà secondo il modo del capitolo della Comunità di Ragusa giurato; e osserverò il patto di Venezia e mi adopererò che sia osservato da tutti .


8. Giuramento degli incaricati a comperare il sale per il Comune-Giuro sui santi vangeli di Dio che in buona fede e senza frode sarò diligente nel comperare il sale nell’interesse del Comune di Ragusa, e sarò diligente nell’ indagare se alcuno abbia violato l’ ordinamento sul sale, e se ne troverò alcuno, appena possibile lo manifesterò al signor conte. E raccoglierò il giuramento del comandante di tutte le imbarcazioni che verranno nel porto di Ragusa con il sale, o mi accerterò che il conte raccolga il consueto giuramento sul sale, e tutto il sale che comprerò sarò diligente nel darlo al camerario che vende il sale per il Comune. E quando sarò chiamato al Consiglio con la campana del Maggior Consiglio verrò, e sarò tenuto in buona fede e senza frode a dare un retto consiglio come sono tenuti gli altri consiglieri. E quando il signor conte con i giudici, il Consiglio e il popolo troveranno qualcosa da aumentare o diminuire, lo osserverò. E farò retta e pura ragione in tutto e per tutto, sia del guadagno che delle uscite, al nostro conte o a chi mi avrà comandato, qualunque cosa abbia voluto. Tutto ciò osserverò in buona fede senza frode, in tal modo da San Michele in settembre, e fino a un anno completo. E sarò fedele al signor doge di Venezia finchè vivrò , e al nostro signor conte sarò tenuto a osservare fedeltà secondo il modo del capitolo della Comunità di Ragusa giurato.


9. Giuramento degli incaricati alla vendita del sale per il Comune-Giuro sui santi vangeli di Dio che, in buona fede senza frode e cattivo ingegno, sarò diligente nel vendere sale nell’ interesse del Comune di Ragusa, e sarò diligente nell’ indagare se alcuno abbia violato l’ ordinamento sul sale e se ne troverò alcuno , appena possibile lo manifesterò al signor conte. E tutti i denari incassati dal sale conserverò in buona fede , e quando il signor conte insieme con tre consiglieri o più mi comanderà di darli li darò, e da dieci iperperi in giù, li darò come egli da solo mi comanderà. E di tutto il denaro che per il mio ufficio verrà nelle mie mani, non farò poi il mio interesse né di altri, ma lo terrò nell’ interesse cui sono preposto. E quando sarò chiamato al Consiglio con la campana del Maggior Consiglio, verrò , e sarò tenuto in buona fede a dare un buon consiglio così come vi sono tenuti gli altri consiglieri, e quando il signor conte con i giudici, il Consiglio e il popolo troveranno qualcosa da aumentare o diminuire lo osserverò , e farò retta e pura ragione in tutto e per tutto sia degli incassi, che delle uscite sul sale al signor conte o chi fosse in suo luogo, qualunque cosa di cui il signor conte mi abbia dato notizia. Tutto ciò osserverò in buona fede senza frode in tal modo da San Michele in settembre, e poi fino a un anno completo. E sarò fedele al doge di Venezia finchè vivrò, e al nostro signor conte sarò tenuto a osservare fedeltà secondo il modo del capitolo della Comunità di Ragusa giurato; e osserverò il patto di Venezia e mi adopererò affinché sia osservato da tutti.


10. Giuramento dei custodi notturni-Giuro sui santi vangeli di Dio di custodire in buona fede senza frode la nostra città e le navi e il borgo, e non aiuterò l’ amico né nuocerò al nemico con la frode. E se troverò aperta una taverna dopo il suono della terza campana, assegnerò un iperpero, e appena possibile lo manifesterò al signor conte, e se troverò alcuno con armi, gli chiederò l’ arma e se non la darà, lo dirò al signor conte e multerò di cinque iperperi e (sequestrerò) l’arma. E se troverò alcuno senza lampada e senza armi, lo multerò di un iperpero e se troverò un ladro, potrò arrestarlo e trattenerlo e consegnarlo al signor conte; e se troverò su di lui la refurtiva, la prenderò e la darò al signor conte, e se lo conoscessi lo dirò al conte. E se alcun mio socio abbia commesso un reato o qualche frode, subito lo manifesterò al signor conte. E il vino che non abbia pagato dazio, se potrò lo prenderò e lo terrò ; prenderò anche le bestie da soma e gli uomini che portarono il vino e li terrò e subito lo dirò al signor conte, e avrò la metà del vino. E di tutte le vettovaglie che di notte o di giorno abbia portato alcuno contro l’ordine, prenderò dette vettovaglie e gli uomini che le portarono, e le consegnerò al signor conte, e multerò di un iperpero; e di dette vettovaglie avrò la metà , e dell’iperpero avrò un quarto di iperpero. E se vedrò o con certezza capirò che alcuno o alcuna venderà pane, lo dirò al signor conte, e ciò che il signor conte mi abbia aumentato o diminuito lo osserverò; e se saprò che alcuno vende in casa vettovaglie , lo dirò al signor conte. E di tale multa avrò la quarta parte . Tutto ciò osserverò in buona fede senza frode. E sarò fedele al signor doge di Venezia finchè vivrò, e al nostro signor conte sarò tenuto a osservare fedeltà secondo il modo del capitolo della Comunità di Ragusa giurato, e osserverò il patto di Venezia, e mi adopererò affinché sia osservato da tutti. E anche se vedrò vino portato da fuori lo dirò al signor conte; e se vedrò qualcosa che sia contro l’ onore del signor conte e del Comune di Ragusa, appena possibile lo manifesterò al signor conte, e mi adoperò efficacemente per fare giustizia.


11. Giuramento dei camerari dei pesi e delle misure-Giuro sui santi vangeli di Dio che in buona fede senza frode sarò diligente per ciò che riguarda tutte le misure e i pesi, sui moggi di pece e di calce, non aiuterò l’ amico né nuocerò al nemico con la frode; e farò secondo l’ ordine che mi abbia dato il nostro signor conte con il suo Consiglio. E se presso alcuno troverò false misure e pesi e moggi di calce e pece minori del previsto, appena possibile lo manifesterò al signor conte, e pagherà la multa di un iperpero, e perderà tutte le medesime misure e pesi. E di tutto il denaro che per tale ufficio verrà nelle sue mani, non farò poi né il mio interesse né di altri, ma lo terrò nell’ interesse per cui sono stato preposto, e appena possibile lo darò al nosro signor conte o a chi mi abbia comandato; e tutte le ragioni che saprò riguardare il signor conte o il Comune della città di Ragusa, le manifesterò al detto signor conte.E sarò fedele al signor doge di Venezia finchè vivrò e al nostro signor conte sono tenuto a osservare fedeltà secondo il modo del capitolo della Comunità di Ragusa giurato; e osserverò il patto di Venezia, e mi adopererò affinché sia osservato da tutti. Tutto ciò osserverò in buona fede in tal modo fino a San Michele in settembre, e ciò fino a un anno completo.



12. Giuramento dei procuratori della fabbrica della chiesa di Santa Maria-Io procuratore e preposto alla fabbrica della nostra chiesa madre Santa Maria, giuro sui santi vangeli di Dio, e per l’onore della Beatissima Vergine Maria, e del Beato Biagio vescovo e martire di Dio , e di tutti i santi, che da oggi in poi fino a che rimarrò in tale ufficio, sarò diligente nei lavori che vedrò essere necessari e le cose più convenienti nell’ interesse di tale chiesa farò fare diligentemente, e con il prezzo più basso che potrò, e scriverò e farò scrivere tutte le spese della chiesa o altre, se le avrò fatte su ordine del nostro signor conte e del suo Consiglio. E di tutto e per tutto ciò che riceverò, e anche di ciò che spenderò darò retta e giusta ragione al signor conte, e a chi vorrà , due volte all’ anno o più a volontà del detto signor conte e di tutti questi denari che per tale ufficio verranno in mie mani, non farò il mio interesse, né di altri, ma li terrò per l’ interesse dell’ ufficio cui sono preposto. E ciò che il nostro signor conte con il Maggior Consiglio e la Curia e al suono della campana mi abbia aggiunto o diminuito di osservare, osserverò. Tutto ciò svolgerò in buona fede e senza frode e sarò fedele al signor doge di Venezia finchè vivrò e al nostro signor conte sarò tenuto a osservare fedeltà secondo il modo del capitolo della Comunità di Ragusa giurato; e osserverò il patto di Venezia, e mi adopererò che venga osservato da tutti.

Corrente l’ anno del Signore 1309, indizione settima, il giorno 6 del mese di gennaio, al tempo del nobile signor Andrea Dauro, conte di Ragusa, con il consenso e la volontà del Minor e Maggior Consiglio, e con la lode del popolo in pubblica udienza al suono della campana come al solito in Piazza riunito, fu statuito e confermato e aggiunto, che degli introiti di Santa Maria che vengono incamerati dal Comune, la metà può essere presa a mutuo dal signor conte, che al tempo ci fosse e dal suo Consiglio, per fare torri e fortificazioni nelle mura della città, e più della metà soltanto quanto sembra necessario al signor conte e al suo Consiglio per le torri e le fortificazioni da fare. E di detti denari che vengono presi da detti introiti e dagli altri che vengono presi da tali introiti nel tempo ulteriore, il signor conte che ci fosse o sia stato al tempo, né per sé né per alcun Consiglio per nessuna causa o ragione potrà ricevere né spendere altrimenti, se non per le dette torri e fortificazioni da fare. Se invero accadesse che nella chiesa di Santa Maria vi fosse qualche lavoro necessario, e a ciò non fosse sufficiente la metà dell’ introito rimesso, il signor conte e il Comune sono tenuti a dare a detta fabbrica della chiesa la metà di quanto deve ricevere e degli altri denari del Comune di Ragusa, quanto necessario per detto lavoro da fare.


13. Giuramento dei procuratori preposti all’ esazione dei redditi e delle ragioni di Santa Maria-Io procuratore e preposto ai negozi della nostra chiesa madre Santa Maria, giuro sui santi vangeli di Dio, e sull’ onore della Beatissima Vergine Maria, e del beato Biagio vescovo e martire di Dio, e di tutti i santi che da oggi in poi finchè rimarrò in tale ufficio, sarò diligente nell’ escutere tutte le ragioni pertinenti alla chiesa di Santa Maria, piccole o grandi, nuove o antiche, e tutto ciò che riceverò o altri per me riceverà , lo scriverò o lo farò scrivere rettamente in ordine. E tutte le spese che che farò per l’ utilità della medesima chiesa similmente le farò scrivere o le scriverò; e di tutto e per tutto quello che riceverò e che spenderò , farò retta e giusta ragione al signor conte o a chi a lui piacerà, due o più volte all’ anno, a volontà del medesimo signor conte . Inoltre presterò tale denaro a volontà del Comune di Ragusa per quanto mi verrà ordinato, e dove disse il signor conte tramite il Maggior Consiglio e la Curia e al suono della campana, e ciò che presterò sarò diligente di riscuotere in buona fede senza frode per quanto possibile; e ciò che il nostro signor conte con il Maggior Consiglio e con la Curia al suono della campana mi avrà aggiunto o diminuito di osservare, lo osserverò in toto. E di tutto quel denaro che per tale ufficio passerà nelle mie mani, non ne farò alcuna mia utilità né ad altri di essa ne darò disponibilità, ma la terrò per sé per l’ utilità cui sono preposto. Tutto ciò osserverò in buona fede in tal modo fino a un anno o al compimento dell’ anno, dal tempo in cui il signor conte inizia il suo mandato. E sarò fedele al signor doge di Venezia finchè vivrò, e al nostro signor conte sono tenuto a osservare fedeltà, secondo il modo del capitolo del Comune di Ragusa giurato, e osserverò il patto di Venezia, e mi adopererò che sia osservato da tutti.

Corrente l’anno del Signore 1291, il giorno 10 dell’entrante mese di novembre, dal nobile Andrea Dandolo , conte di Ragusa, e dal suo Minor Consiglio, fu ordinato e firmato, che i procuratori della chiesa di Santa Maria, che saranno al tempo, saranno tenuti col giuramento a esigere tutti gli introiti e i redditi di tale chiesa alla scadenza, e non lasciare agli altri procuratori che verranno dopo di loro, qualcosa da esigere di ciò che si doveva esigere alla scadenza, e ciò sotto pena e multa di dieci iperperi per ciascuno, e gli avvocati del Comune sono tenuti a citare in giudizio i medesimi procuratori se contravverranno a quanto predetto.

Corrente l’anno del Signore 1309, il giorno 10 del mese di febbraio, dal nobile Andrea Dauro, conte di Ragusa, e il suo Minor Consiglio, fu deciso e confermato, che i procuratori di Santa Maria che ci sono e che al tempo ci saranno sono tenuti alla fine di ogni tre mesi, per il loro giuramento a venire dal signor conte e dal suo Minor Consiglio, e subito chiedere e insistere affinché ascoltino le ragioni della chiesa di Santa Maria, e nei singoli termini sopraddetti debbano e siano tenuti detti procuratori a fare al signor conte e al suo Consiglio giusta e retta ragione di tutti gli introiti e redditi, e debiti e spese della chiesa di Santa Maria, sotto pena di cinque iperperi per ogni volta, e gli avvocati del Comune sono tenuti a citarli in giudizio se contravverranno a quanto predetto.


14. Giuramento dei procuratori all’ annona e dei custodi dell’ arsenale-Giuro sui santi vangeli di Dio che in buona fede senza frode e cattivo ingegno custodirò e manterrò tutte le cose che perverranno nelle mie mani del Comune di Ragusa, sia piccole che grandi, relative all’ arsenale, e diligentemente opererò e farò operare, sia sulle galee che sui galeoni e su tutte le altre imbarcazioni del Comune di Ragusa e di pertinenza del Comune; e in ogni altra opera che pertiene o perterrà al Comune di Ragusa, non riceverò poi un prezzo maggiore di quello che erano soliti ricevere coloro che prima di me furono addetti all’ufficio dell’arsenale e in nessun modo o ingegno darò o farò dare un dono, un prezzo,né un prestito da detto Comune di Ragusa , a meno che non lo avrò fatto su ordine del signor conte o del suo certo nuncio, e se su suo ordine avrò dato sarò diligente nel ripetere e custodire, come predetto.Inoltre se saprò che alcuno ha o avrà qualcosa del Comune di Ragusa, prima possibile lo recupererò, e se non ci riuscirò, lo dirò diligentemente al signor conte o a chi fosse in suo luogo. E tutti i precetti e gli ordinamenti che il signor conte mi fece o che mi darà egli o il suo Consiglio, osserverò in buona fede. E infatti si sappia che devo avere come mio salario annualmente dieci iperperi, la metà al principio dell’anno, e l’altra a metà anno, tutti gli altri redditi e onorificenze che è consuetudine avere Giovanni Temcula. Osserverò tutto ciò fino a che il detto conte sarà al governo di Ragusa o altri in suo luogo,a meno che non sia rimasto per lui o il suo Consiglio. E sarò fedele al signor doge di Venezia finché vivrò, e al nostro signor conte di Ragusa sarò tenuto a osservare fedeltà, secondo il modo del capitolo del Comune di Ragusa giurato.


15. Giuramento dei camerari che ricevono denaro pertinente il Comune-Giuro sui santi vangeli di Dio che in buona fede senza frode sarò diligente nel ricercare ed escutere tutte le ragioni del Comune di cui avrò notizia di mia iniziativa o del signor conte, e anche da tutti gli altri da cui potrò avere notizia, e conserverò tale denaro nell’ interesse del Comune di Ragusa, non darò nulla di detto denaro, se non su ordine del signor conte del Minor Consiglio della città, a meno che se il signor conte mi abbia ordinato di darli, darò da dieci iperperi in giù, una volta soltanto per tutto il tempo del suo governo di spese per l’ utilità del Comune, se li avrò; e non potrà spendere l’ altro denaro necessario da se solo , ma per volontà del detto Minor Consiglio. E in nessun modo o ingegno di tale denaro froderò il Comune; e tutte le ragioni che saprò essere di pertinenza del signor conte, gliele manifesterò appena possibile. E tutto ciò che il signor conte con il Consiglio e la Curia riuniti al suono della campana,volle aggiungere o diminuire in tale giuramento, sarò tenuto per tutto. E darò ragione delle entrate e delle uscite in ogni caso come il signor conte mi avrà prescritto, e come abbia voluto il signor conte, a sua volontà. Tutto ciò osserverò in buona fede, non aiutando l’ amico né nuocendo al nemico con la frode,fino a un anno o al compimento dell’anno, dal tempo in cui il signor conte abbia iniziato il suo governo. E sarò fedele al signor doge di Venezia finchè vivrò e al nostro signor conte sarò tenuto a osservare fedeltà, secondo il modo del capitolo della Comunità di Ragusa giurato; e osserverò il patto di Venezia, e mi adopererò che sia osservato da tutti.


16. Giuramento del vicario-Giuro sui santi vangeli di Dio che in buona fede senza frode sarò diligente in tutti i fatti riguardanti il vicariato per l’ onore del signor doge di Venezia e del signor conte di Ragusa; e ricercherò diligentemente le ragioni del medesimo conte e appena possibile le manifesterò al signor conte, e con buono studio prenderò quelle che saranno di sua competenza, e non celerò né occulterò nulla, ma appena possibile gliele darò. E tutti coloro che il signor conte mi dirà di pignorare, sia per sua ragione per un debito di alcuno, senza indugio e mora pignorerò con la forza, secondo il modo e la forma che egli stesso mi ordinerà; inoltre salvaguarderò tutte le ragioni del Comune e quando di necessità e mi sia stato ordinato dal signor conte di mandare i banditori, li manderò. Si sappia infatti che devo avere dal conte di Ragusa il salario a me concesso dallo Statuto, e anche di tutto ciò che manifesterò al signor conte o con il giudizio dei giudici escuterò, dovrò avere la decima parte dal predetto signor conte, e tutte le altre onorificenze e il reddito che è consuetudine abbiano i vicari. E su tutto ciò che il signor conte mi chiederà, gli dirò la verità, e non uscirò dalla cerchia delle sue terre senza il permesso del detto signor conte. E se mi vorrà aggiungere o diminuire qualcosa in detto giuramento dal suo Consiglio e Curia riuniti al suono della campana sarò tenuto per tutto; tutto ciò osserverò in buona fede, fino a che non rimarrò dal signor conte, in tal modo fino a San Michele in settembre, e poi fino a un anno completo. E sarò fedele al signor doge di Venezia finché vivrò, e al signor conte nostro sarò tenuto a osservare fedeltà, secondo il modo del capitolo della Comunità di Ragusa giurato; e osserverò il patto di Venezia, e mi adopererò che sia osservato da tutti.


Giuro sui santi vangeli di Dio in buona fede senza frode sarò diligente in tutti i fatti riguardanti il vicariato per l’onore del signor conte di Ragusa; e ricercherò diligentemente le ragioni del medesimo conte e appena possibile le manifesterò al signor conte e con buono studio prenderò quelle che saranno di sua competenza, e non celerò né occulterò nulla, ma appena possibile gliela darò. E di tutti coloro che il signor conte mi dirà di pignorare sia per sua ragione sia per un debito di alcuno, senza indugio e mora pignorerò forzosamente secondo il modo e la forma che egli stesso mi ordinerà; inoltre salvaguarderò tutte le ragioni del Comune e quando di necessità e mi sarà stato ordinato dal signor conte di mandare i banditori, li manderò. E si sappia infatti che devo avere dal conte di Ragusa il salario a me concesso dallo Statuto e anche di tutto ciò che manifesterò al signor conte o che con il giudizio dei giudici escuterò, devo avere la decima parte dal predetto signor conte, e tutte le altre onorificenze e il reddito che è consuetudine abbiano i vicari. E su tutto ciò che il signor conte mi chiederà, gli dirò la verità; e non uscirò dalla cerchia delle sue terre senza permesso dal signor conte. E se mi si vorrà aggiungere o diminuire qualcosa in detto giuramento dal suo Consiglio e Curia riuniti al suono della campana, sarò tenuto per tutto; tutto ciò osserverò in buona fede, finché rimarrò dal signor conte, in tal modo fino a San Michele in settembre, e poi fino a un anno completo.


17. Giuramento degli ufficiali giudiziari.- Giuro sui santi vangeli di Dio che sarò fedele per tutta la mia vita al signor doge di Venezia e al signor conte di Ragusa finché sarà al governo della città, e obbedirò a tutti i suoi ordini, e pignorerò con il vicario o senza il vicario ciò che il signor conte o il vicario, o chi fosse in suo luogo, mi ordinerà di pignorare. E di tutto ciò su cui mi interrogherà gli dirò la verità, e custodirò la sua giustizia e le sue ragioni e appena possibile gliele manifesterò. Tutto ciò attenderò in buona fede senza frode, fino a che rimarrò in tale ufficio. E sarò fedele al signor doge di Venezia finché vivrò, e al signor conte nostro sarò tenuto a osservare fedeltà, secondo il modo del capitolo della comunità di Ragusa giurato; e osserverò il patto di Venezia, e mi adopererò affinché sia osservato da tutti.


Giuro sui santi vangeli di Dio che sarò fedele per tutta la mia vita al signor conte di Ragusa finché sarà al governo della città, e obbedirò a tutti i suoi ordini, e pignorerò con il vicario o senza il vicario ciò che il signor conte o il vicario, o chi fosse in suo luogo, mi ordinerà di pignorare. E di tutto ciò su cui mi interrogherà gli dirò la verità, e custodirò la sua giustizia e le sue ragioni e appena possibile gliele manifesterò. Tutto ciò attenderò in buona fede senza frode, fino a che rimarrò in tale ufficio.


18. Giuramento degli addetti al vino.- Multa sul vino. Coloro che volessero venire a Ragusa, su qualunque imbarcazione si trovassero, ossia da Venezia e da una riva all’altra fino a Traù e da tutta la Puglia, quando Dio li avrà condotti a Ragusa, il vino in eccesso che sia rimasto loro, sia diviso per ogni persona e per ogni imbarcazione a un quinto e il resto disperso; e inoltre la comunità della imbarcazione dia per multa due iperperi, e similmente la mensa dei viaggiatori dia per multa due iperperi. E nello stesso modo confermiamo la multa per chi vuole venire a Ragusa da Dulcigno verso la Romagna da tutta la Puglia, così è prescritto. A coloro che vogliono venire da Traù o da Dulcigno verso Ragusa è consentito dividere il vino in eccesso per un quarto di vino per ogni persona e per ogni imbarcazione, e il vino restante sia disperso,e la comunità dell’imbarcazione dia due iperperi, e la mensa dei viaggiatori dia altri due iperperi. Tuttavia coloro che vengono da Cattaro a Ragusa dividano per ogni persona e per ogni parte dell’imbarcazione per un ottavo, e se ci fosse un residuo lo disperda, e dia la predetta multa come previsto. E tutto ciò sia creduto sotto giuramento del comandante dell’imbarcazione o delle imbarcazioni che vengono a Ragusa. Nondimeno ogni comandante che col suo giuramento sopra dette cose non abbia detto la verità, ogni danno e pena che dovrà essere sostenuta dai marinai o dai viaggiatori, abbia e sostenga tale pena il suo comandante. E chi abbia scaricato vino a terra da qualche parte a Curzola verso Ragusa, incorrerà in detta pena e multa, e il signor conte avrà un iperpero e gli ispettori del vino avranno l’altro; e sotto detta pena nessun comandante permetterà di caricare vino sulla sua imbarcazione venendo a Ragusa, se non da bere in gruppo e non per sé. Si aggiunge che tutti coloro che non avranno preso vino da Ragusa per la parte di imbarcazione, quando usciranno da Ragusa, non potranno al loro ritorno portare similmente vino per la parte di imbarcazione.


19. Giuramento degli addetti al frumento e a ogni altro cereale.- Giuro sui santi vangeli di Dio che in buona fede senza frode e cattivo ingegno eserciterò l’ufficio dei cereali a me conferito, e non concederò ad alcuno, se non secondo una certa quantità, ossia un cupello di frumento ogni tre persone alla settimana; e se alcuno volesse l’orzo, un cupello ogni due persone alla settimana; e se alcuno volesse fave, un cupello ogni quattro persone e non di più; e se alcuno volesse portare cereali per la semina nel distretto di Ragusa o fuori distretto, prenda da essi la dichiarazione in fiducia che semineranno tali cereali e al tempo delle messi le condurranno nella città di Ragusa senza giusto impedimento; e se saprò qualcosa in violazione di ciò, appena possibile lo manifesterò al signor conte. E in occasione di tale ufficio non riceverò né farò ricevere nulla che riguardi il mio interesse o di altri, tranne ciò che il signor conte con il suo Consiglio mi vorrà aggiungere o diminuire su quanto predetto; e se alcuno dei predetti verrà nelle mie mani, appena possibile al signor conte o chi egli mi indicherà li darò. E per quanto concerne la città darò cereali ogni martedì secondo detta quantità, per quanto concerne le isole e a coloro che vanno per mare li darò domenica e lunedì, e per quanto concerne tutti gli altri luoghi di terra li darò tutti gli altri giorni della settimana, secondo detto ordine. E il Raguseo che porterà cereali, o li farà portare contro detto ordine, perderà un iperpero e tutti i cereali. Tutto ciò osserverò in buona fede, in tal modo fino a San Michele in settembre e poi fino a un anno completo. E sarò fedele al signor doge di Venezia finché vivrò, e al signor conte nostro sarò tenuto a osservare fedeltà, secondo il modo del capitolo della Comunità di Ragusa giurato; e osserverò il patto di Venezia, e mi adopererò affinché sia osservato da tutti.


20. Giuramento degli addetti alla riscossione degli affitti delle case del Comune.- Giuro sui santi vangeli di Dio che in buona fede senza frode e cattivo ingegno sarò diligente nell’escutere tutti gli affitti delle case del Comune della città di Ragusa da coloro che ci abitano, e non aiuterò l’amico né nuocerò al nemico con la frode; e di tutto ciò che riceverò, non ne farò mia utilità, né li darò ad alcuno, ma appena possibile li darò al signor conte o a chiunque egli mi ordinerà. E di tutto e per tutto quello che riceverò o spenderò, darò retta a giusta ragione in tutto al nostro signor conte e a chi egli vorrà, due o più volte all’anno, a volontà del detto signor conte. Tutto ciò osserverò in buona fede, in tale modo fino a San Michele in settembre, poi fino a un anno completo. E sarò fedele al signor doge di Venezia finché vivrò, e al nostro signor conte sarò tenuto ad osservare fedeltà, secondo il modo del capitolo della Comunità di Ragusa giurato; e osserverò il patto di Venezia, e mi adopererò che sia osservato da tutti.


21. Giuramento degli addetti alle disposizioni sul pane.- Giuro sui santi vangeli di Dio che in buona fede senza frode e cattivo ingegno, sarò diligente nell’esigere, ricercare tutte le ragioni pertinenti al Comune della città di Ragusa sulle disposizioni sul pane; e non aiuterò l’amico né nuocerò al nemico con la frode. E di tutto il denaro che per il mio ufficio verrà nelle mie mani o di altri che per me l’avrà ricevuto, non ne farò mia utilità né di altri, ma appena possibile lo darò al nostro signor conte o a chi egli mi ordinerà, e tuttavia di tutto e per tutto quello che riceverò tale ufficio pertinente il Comune di Ragusa, darò retta e giusta ragione integralmente al signor conte o a chi egli vorrà, a volontà del signor conte. Tutto ciò osserverò in buona fede in tal modo fino a San Michele in settembre, e ciò fino a un anno completo. E sarò fedele al signor doge di Venezia finché vivrò, e al nostro signor conte sarò tenuto a osservare fedeltà, secondo il modo del capitolo della Comunità di Ragusa giurato; e osserverò il patto di Venezia, e mi adopererò affinché sia osservato da tutti.


22. Giuramento degli artigiani.- Giuro sui santi vangeli di Dio che in buona fede senza frode eserciterò la mia arte non lavorando in cattivo modo; e se alcuno mi darà un suo operaio per fare e operare, non froderò nessuno e non lo cambierò, ma mi comporterò come convenuto. E se saprò che alcuno del mio mestiere avrà operato fraudolentemente o macchinosamente, appena possibile lo manifesterò al signor conte. E tutto ciò rispetterò in buona fede senza frode in tale modo fino a San Michele in settembre, e poi fino a un anno completo. E sarò fedele al signor doge di Venezia finché vivrò, e al nostro signor conte sarò tenuto a osservare fedeltà, secondo il modo del capitolo della Comunità di Ragusa giurato; e osserverò il patto di Venezia, e mi adopererò affinché sia osservato da tutti.


23. Giuramento degli ambasciatori inviati dal signor conte per i negozi del Comune di Ragusa.- Giuro sui santi vangeli di Dio che in buona fede senza frode diligentemente e bene con ogni mia possibilità tratterò in tale guisa, e opererò in tutti i modi in cui potrò, per il profitto e l’onore e l’utilità della città di Ragusa con onore per il signor doge di Venezia e del nostro conte di Ragusa. E ciò che mi sarà stato commissionato di dire o fare, secondo ciò che mi avrà ordinato il signor conte di Ragusa, dirò diligentemente e farò senza frode; non tollererò un servizio malfatto né lo farò tollerare, non aiuterò l’amico, né nuocerò al nemico con la frode. E al mio ritorno a Ragusa, dirò al signor conte a al suo Consiglio tutto ciò che mi verrà chiesto e anche ciò che avrò fatto per cui fui inviato. Tutto ciò svolgerò in buona fede senza frode. E sarò fedele al signor doge di Venezia finché vivrò, e al signor conte di Ragusa nostro sarò tenuto a osservare fedeltà, secondo il modo del capitolo della Comunità di Ragusa giurato; e osserverò il patto di Venezia, e mi adopererò affinché sia osservato da tutti.


Giuro sui santi vangeli di Dio che in buona fede senza frode diligentemente e bene con ogni mia possibilità tratterò in tale guisa, e opererò in tutti i modi in cui potrò, per il profitto l’onore e l’utilità della città di Ragusa con onore per la nostra Comunità di Ragusa. E ciò che mi sarà stato commissionato di dire o fare, secondo ciò che mi avrà ordinato il signor conte di Ragusa, dirò diligentemente e farò senza frode; non tollererò un servizio malfatto né lo farò tollerare, non aiuterò l’amico, né nuocerò al nemico con la frode. E al mio ritorno a Ragusa, dirò la verità al signor conte a al suo Consiglio su tutto ciò che mi verrà chiesto e anche su ciò che avrò fatto per cui fui inviato. Tutto ciò svolgerò in buona fede senza frode.


24. Salario degli ambasciatori.-Se unambasciatore o ambasciatori saranno mandati a Durazzo, ciascuno di essi dovrà avere sette iperperi e l’imbarcazione e i banditori dal Comune.

Da Ragusa a Valona

Se a Valona, abbia ciascuno dodici iperperi e i banditori e il nolo dell’imbarcazione e la cavalcatura dal Comune.

Da Ragusa a Corfù per mare.

Se andranno a Corfù per mare, abbia ciascuno venti iperperi e il nolo dell’imbarcazione e la cavalcatura e i banditori dal Comune.

Da Ragusa a Valona e da Valona a Corfù per terra.

Se andranno da Valona a Corfù, abbia ciascuno trenta iperperi, e essi col loro salario pagheranno la cavalcatura e i banditori.

Da Valona in poi.

Se andranno da Valona in poi, abbia ciascuno quaranta iperperi, e paghino col loro salario i banditori e il nolo dell’imbarcazione e la cavalcatura; e similmente se andranno ad Arta.

Fino ad Armiro.

Se andranno fino ad Armiro, abbia ciascuno sessanta iperperi, ed essi paghino col loro salario il nolo dell’imbarcazione e la cavalcatura e i banditori.

Da Ragusa ad Arbano.

Se andranno ad Arbano, abbia ciascuno dieci iperperi e i banditori e il nolo dell’imbarcazione e la cavalcatura dal Comune.

Da Ragusa a Dulcigno e Antivari.

Se andranno a Dulcigno o Antivari, abbia ciascuno l’imbarcazione e i banditori e cinque iperperi dal Comune.

Il giorno 17 aprile, corrente l’anno del signore 1287, indizione 15°, al tempo dell’egregio signor Nicola Querini, conte di Ragusa, nel Minor Consiglio, riunito al suono delle campane come al solito fu aggiunto questo statuto; chi andrà a Scutari, abbia ciascuno dal Comune sette iperperi e l’imbarcazione e i banditori.

Da Ragusa a Cattaro.

Se andrà a Cattaro, abbia ciascuno l’imbarcazione e i banditori e tre iperperi dal Comune.

Da Ragusa in Serbia a Brescua.

Se andranno in Serbia, ossia da Brescua in poi, ciascuno abbia quaranta iperperi, e col suo salario paghi la cavalcatura e ogni ambasciatore deve avere tre cavalli, e nessun padrone del cavallo può ricevere per il nolo del cavallo se non tre iperperi, e i banditori come si addice abbia dal Comune.

Da Ragusa a Brescua soltanto o ad Anagasto.

Se andranno fino a Brescua, abbia ciascuno trenta iperperi, e col suo salario paghi la cavalcatura e nessun padrone di cavallo può ricevere per il nolo del cavallo se non due iperperi; e se andrà fino ad Anagasto, abbia ciascuno quindici iperperi, e il padrone del cavallo un iperpero e mezzo.

Da Ragusa a Popovo.

Se andrà a Popovo o fino alla città di Stagno, abbia ciascuno dal Comune quattro iperperi.

Da Ragusa a Narenta e a Chelmo.

Se andrà in Narenta o in Chelmo, abbia ciascun ambasciatore l’imbarcazione e i banditori e il cavallo e sei iperperi dal Comune.

Da Ragusa in Bosnia.

Se andrà in Bosnia, abbia ciascun ambasciatore venticinque iperperi e i banditori dal Comune, e col suo salario paghi i cavalli.

Da Ragusa ad Almissa, Spalato, Traù.

Se andrà ad Almissa, Spalato, Traù abbia ciascun ambasciatore l’imbarcazione e i banditori e sei iperperi dal Comune.

Da Ragusa a Zara.

Se andrà a Zara, abbia ciascun ambasciatore l’imbarcazione e i banditori e dieci iperperi dal Comune.

Da Ragusa a Pola fino a Trieste.

Se andrà a Pola fino a Trieste, abbia ciascun ambasciatore l’imbarcazione e i banditori e venti iperperi dal Comune.

Da Ragusa a Venezia e nella Marca Anconetana.

Se andrà a Venezia o in tutta la Marca Anconetana, abbia ciascuno l’imbarcazione e i banditori e trentatrè iperperi dal Comune.

Da Ragusa a Brindisi fino a Vieste.

Se andrà a Brindisi e da Brindisi fino a Vieste, abbia ciascuno l’imbarcazione e i banditori e quindici iperperi dal Comune; e se andranno per terra lontano dal porto, abbia ciascuno ogni giorno per le sue spese e la cavalcatura sei tarì d’oro.


25. Giuramento degli addetti alle costruzioni del Comune.- Giuro sui santi vangeli di Dio che in buona fede senza frode sarò diligente nell’operare e fare l’opera a cui sono addetto, bene e col minor prezzo possibile, e tale denaro che verrà nelle mie mani custodirò diligentemente e spenderò per tale costruzione, non nascondendo presso di me tale denaro in nessun modo o ingegno; e scriverò o farò scrivere tutto ciò che riceverò o spenderò in ordine come meglio potrò; e di tutto quel denaro, che per tale ufficio verrà nelle mie mani, non ne farò mia utilità, né per altri di essa mi servirò, ma la terrò per l’utilizzo cui sono addetto. E ogni volta che il signor conte mi chiederà ragione, in modo retto senza frode la darò, e tutto ciò che avanzerà lo consegnerò e darò a chi il signor conte con il suo consiglio mi comanderà. Tutto ciò svolgerò diligentemente in buona fede in tal modo fino a San Michele in settembre, e fino a un anno completo. E sarò fedele al doge di Venezia, e al signor conte nostro sarò tenuto a osservare fedeltà, secondo il modo del capitolo della Comunità di Ragusa giurato; e osserverò il patto di Venezia, e mi adopererò affinché sia osservato da tutti.


26. Giuramento del comandante e dei comandanti inviati dal signor conte.- Giuro sui santi vangeli di Dio che in buona fede senza frode custodirò attentamente l’imbarcazione o le imbarcazioni a ,e affidate dal signor conte di Ragusa, e tutte le cose pertinenti a dette imbarcazioni e al Comune di Ragusa, e i precetti e gli ordini che il signor conte con il suo Consiglio mi diedero, in tutto obbedirò e conserverò. E non offenderò né permetterò di offendere alcun amico di Venezia o Ragusa, se non per il consueto pedaggio. E dividerò le acquisizioni che il Signore ci avrà dato e darò a tutti la giusta parte secondo la nostra buona consuetudine. E farò giustizia e ragione di tutte le malefatte di cui avrò notizia, salvo il diritto del nostro signor conte. E quando Dio mi avrà condotto a Ragusa, dirò la verità su tutto ciò che mi chiederà il signor conte. Non aiuterò l’amico né nuocerò al nemico con la frode. Tutto ciò svolgerò diligentemente in buona fede senza frode. E sarò fedele al signor doge di Venezia finché vivrò, e al nostro signor conte sono tenuto a osservare fedeltà secondo il modo del capitolo della Comunità di Ragusa giurato. E osserverò il patto di Venezia, e mi adopererò affinché sia osservato da tutti.


Giuro sui santi vangeli di Dio che in buona fede senza frode custodirò attentamente l’imbarcazione o le imbarcazioni a me affidate dal signor conte di Ragusa, e tutte le cose pertinenti a dette imbarcazioni a me affidate dal signor conte di Ragusa, e tutte le cose pertinenti a dette imbarcazioni a al comune di Ragusa, e i precetti e gli ordini che il signor conte con il suo consiglio mi diedero, in tutto obbedirò e conserverò. E non offenderò né permetterò di offendere alcun amico di Ragusa, se non per il consueto pedaggio. E dividerò le acquisizioni che il Signore ci avrà dato e darò a tutti la giusta parte, secondo la nostra buona consuetudine. E farò giustizia e ragione di tutte le malefatte di cui avrò notizia, salvo il diritto del nostro signor conte. E quando Dio mi avrà condotto a Ragusa, dirò la verità su tutto ciò che mi chiederà il signor conte. Non aiuterò l’amico né nuocerò al nemico con la frode. Tutto ciò svolgerò diligentemente in buona fede senza frode.

Nell’anno del Signore 1388, 11° indizione, il giorno 24 di aprile, nel Maggior Consiglio al suono della campana riunito, come è d’uso, a cui presero parte quarantotto consiglieri, fu deciso e firmato da quarantadue di detti consiglieri che deve essere inteso che il comando della galea sia considerato un ufficio.


27. Giuramento degli addetti alla dogana di mare.- Giuro sui santi vangeli di Dio che in buona fede senza frode sarò diligente nel raccogliere il giuramento da tutti i mercanti che usciranno da Ragusa per mare e andranno nell’Impero bizantino, e da loro prenderò il cinquanta per cento di tutto ciò che porteranno con sé. E anche raccoglierò il giuramento di tutti i comandanti dell’imbarcazione o delle imbarcazioni che andranno da Ragusa nell’Impero bizantino, affinché dicano la verità sui mercanti e di tutti gli averi che porteranno nella loro imbarcazione. E un simile giuramento sul dazio raccoglierò da tutti i comandanti dell’imbarcazione e delle imbarcazioni, e da tutti gli uomini che vogliono uscire da Ragusa per mare da tutti gli altri luoghi che un tempo erano soliti dare dogana; e non aiuterò l’amico né nuocerò al nemico con la frode. E di tutto il denaro che per il mio ufficio verrà nelle mie mani, o di altri che per me lo avrà ricevuto, non ne farò mia utilità né ne disporrò per altri, ma lo darò al signor conte, o a chi egli mi ordinerà con la maggioranza del suo Consiglio. E darò ragione di tutto e per tutto in buona fede al signor conte, o a chi egli mi avrà ordinato, due o più volte all’anno a volontà del detto signor conte. E tutto quel denaro che riceverò per l’Impero Bizantino, scriverò in un luogo e ciò che è destinato altrove in altro luogo. Tutto ciò svolgerò in buona fede in tal modo fino a San Michele in settembre, e da qui fino a un anno completo. E sarò fedele al signor doge di Venezia finchè vivrò, e al nostro signor conte sono tenuto a osservare fedeltà, secondo il modo del capitolo della Comunità di Ragusa giurato; e osserverò il patto di Venezia, e mi adopererò affinché sia osservato da tutti.


28. Giuramento degli addetti alla dogana di terra.- Giuro sui santi vangeli di Dio che in buona fede senza frode sarò diligente nel raccogliere il giuramento da tutti i mercanti che escono da Ragusa per terra verso tutti i luoghi che erano soliti una volta dare dogana, e da loro prenderò il cinquanta per cento di tutto ciò che porteranno con sé; e non aiuterò l’amico né nuocerò al nemico con la frode. E di tutto il denaro che per tale ufficio verrà nelle mie mani, non ne farò mia utilità né ne disporrò per altri, ma lo darò al signor conte o a chi egli mi avrà ordinato con la maggioranza del suo Consiglio; e di tutto e per tutto darò retta e giusta ragione al nostro signor conte, o chi egli mi avrà ordinato, due o più volte all’anno a volontà del detto signor conte nostro. Tutto ciò svolgerò in buona fede in tal modo fino San Michele in settembre, e poi fino a un anno completo. E sarò fedele al signor doge di Venezia finchè vivrò, e al nostro signor conte sarò tenuto a osservare fedeltà, secondo il modo del capitolo della Comunità di Ragusa giurato; e osserverò il patto di Venezia, e mi adopererò affinché sia osservato da tutti.


29. Giuramento degli addetti al controllo del vino in città.- Giuro sui santi vangeli di Dio che in buona fede senza frode e cattivo ingegno sarò diligente nel controllare tutto il vino della città di Ragusa, e di quello che troverò prenderò tre follari per quinto; e non aiuterò l’amico né nuocerò al nemico con la frode. E similmente raccoglierò da essi il giuramento affinché dicano la verità sulla quantità di vino che avranno. E di tutto quel denaro che per tale ufficio verrà nelle mie mani, non ne farò mia utilità né ne disporrò per altri, ma lo darò al signor conte o a chi egli con la maggioranza del suo Consiglio mi avrà ordinato. E di tutto e per tutto darò retta e giusta ragione al nostro signor conte, o a chi egli mi avrà ordinato due o più volte all’anno a volontà del nostro signor conte. Tutto ciò osserverò in buona fede in tal modo da San Michele in settembre, e poi fino a un anno completo. E sarò fedele al signor doge di Venezia finchè vivrò, e al nostro signor conte sarò tenuto a osservare fedeltà, secondo il modo del capitolo della comunità di Ragusa giurato; e osserverò il patto di Venezia, e mi adopererò affinché sia osservato da tutti.


30. Giuramento del prefetto o dei prefetti della nave inviati dal signor Conte.- Giuro sui santi vangeli di Dio che in buona fede senza frode custodirò tutte le imbarcazioni di cui sono prefetto e le sartie e i corredi e tutto ciò che appartiene al Comune di Ragusa, e in tale viaggio non offenderò alcun amico di Venezia né amico di Ragusa, se non per il consueto pedaggio. E obbedirò al capitano, dal signor conte a me nominato, in tutto e per tutto, salva la fedeltà al signor doge di Venezia e al nostro conte di Ragusa; e darò il giusto soldo, secondo ciò che dal Comune e dal signor conte di Ragusa sarà stato deciso. E darò la giusta parte di tutto ciò che troveremo alla società, secondo l’uso e la nostra buona consuetudine. E quando Dio mi avrà ricondotto a Ragusa, darò e consegnerò l’imbarcazione e le sartie e tutti i corredi e tutte le pertinenze al custode dell’arsenale del Comune, o a chi il signor conte mi avrà detto di darli. E di tutto ciò di cui l signor conte mi chiederà, gli dirò la verità. Tutto ciò svolgerò diligentemente in buona fede senza frode.


Giuro sui santi vangeli di Dio che in buona fede senza frode custodirò tutte le imbarcazioni di cui sono prefetto, e le sartie e i corredi e tutto ciò che pertiene al Comune di Ragusa, e in tale viaggio non offenderò alcun amico di Venezia né amico di Ragusa, se non per il consueto pedaggio. E obbedirò al comandante, dal signor conte a me nominato, in tutto e per tutto, salva la fedeltà al nostro signore e conte di Ragusa; e darò il giusto soldo, secondo ciò che sarà stato deciso dal Comune e dal signor conte di Ragusa. E darò la giusta parte di tutto ciò che troveremo alla società, secondo l’uso e la nostra buona consuetudine. E quando Dio mi avrà ricondotto a Ragusa, darò e consegnerò l’imbarcazione e le sartie e tutti i corredi al custode dell’arsenale, o a chi il signor conte mi avrà detto di darli. E di tutto ciò di cui il signor conte mi chiederà, gli dirò la verità.

Tutto ciò svolgerò diligentemente in buona fede senza frode.


31. Giuramento dei vogatori.- Giuro sui santi vangeli di Dio che in buona fede senza frode obbedirò al comandante a me nominato e al mio prefetto della nave, salva la fedeltà al signor doge di Venezia e al nostro signor conte di Ragusa, e custodirò l’imbarcazione su cui sono vogatore secondo gli ordini del mio comandante, e le sartie e tutti i corredi e tutte le pertinenze del Comune di Ragusa come meglio potrò. E non farò alcun danno né lo farò fare, e né darò il consenso di farlo e se saprò che qualcuno l’avrà fatto, lo manifesterò appena possibile al comandante o al prefetto della nave. Tutto ciò svolgerò diligentemente in buona fede senza frode.


Giuro sui santi vangeli di Dio che in buona fede senza frode obbedirò al comandante a me nominato e al mio prefetto della nave, salva la fedeltà al Comune di Ragusa, e custodirò l’imbarcazione su cui sono vogatore secondo gli ordini del mio comandante, e le sartie e tutti i corredi e tutte le pertinenze del Comune di Ragusa meglio che potrò. E non farò alcun danno né lo farò fare, né darò il consenso di farlo, e se saprò che qualcuno l’avrà fatto, lo manifesterò appena possibile al mio comandante o prefetto della nave. Tutto ciò svolgerò diligentemente senza frode, e in buona fede farò tutto quanto detto.


32. Giuramento degli addetti a ricevere i diritti del Comune.- Giuro sui santi vangeli di Dio che in buona fede senza frode sarò diligente nel controllare e far controllare tutte le cause del Comune di Ragusa da tutti coloro che da due anni avranno ricevuto beni del Comune di Ragusa, e da tutti coloro che il signor conte mi avrà ordinato; e se troverò coloro che avranno preso qualcosa, da essi riceverò i diritti di ciò che essi avranno ricevuto, che scriverò o farò scrivere il diritto fedelmente e in buona fede, e ciò che avanzerà se troverò un residuo, appena possibile lo annuncerò e manifesterò al signor conte. E ogni volta che il signor conte mi avrà ordinato che sia con i miei soci a ciò eletti per ricevere tali diritti, sarò nel luogo ove il signor conte mi avrà voluto ordinare; non aiuterò l’amico né nuocerò al nemico, né procurerò l’odio, il timore e l’amore; a tutto ciò che a me il signor Conte aggiungerà o diminuirà, osserverò in buona fede. Non rinuncerò poi al servizio, né vi farò rinunciare; e se saprò che alcuno per me l’avrà accettato, appena possibile in buona fede lo restituirò o lo farò restituire. Inoltre tuttavia riceverò tutti i diritti per il Comune, e se troverò qualcuno che abbia più ricevuto che speso per il Comune, o più speso che ricevuto, secondo ciò che mi sarà apparso congruente, scriverò nel quaderno del Comune, o farò scrivere. E svolgerò tutto ciò in buona fede in tal modo fino alla festa di Sant’Andrea prossima ventura, e poi fino a un anno completo. E sarò fedele al signor doge di Venezia finchè vivrò, e al nostro signor conte sarò tenuto a osservare fedeltà, secondo il modo del capitolo della Comunità di Ragusa giurato. E osserverò il patto di Venezia, e mi adopererò affinché sia osservato da tutti.


33. Giuramento dei conti delle isole di Giuppana Calafotta e Calamotta.- Giuro sui santi vangeli di Dio che sarò fedele al signor doge di Venezia e al mio signor conte di Ragusa, e osserverò fermamente tutto quanto stabilito nel patto tra il Comune di Venezia e il Comune di Ragusa, e tutto ciò che altri Ragusei e il signor doge e il signor conte giurano. E mi adopererò in tutto il possibile in buona fede senza frode, affinché gli uomini dell’isola di Giuppana, Calafotta e Calamotta a detto signor doge e signor conte osservino fedeltà. E sarò diligente in buona fede senza frode e controllerò o farò controllare tutti i furti e i danni che sono fatti o commessi o altro che accade in dette isole, o sulle barche o altre imbarcazioni ancorate nei porti di dette isole, o nelle vigne, tutti gli animali, sia nei frutti, o anche in tutte le altre cose. E tutti i furti e danni che non si potranno ritrovare, alle comunità in cui i danni siano accaduti, farò pagare integralmente. E di tali danni e furti che manifesterò, avrò la metà dal Comune. E se qualche diritto è o sarà stato in qualche tempo dei furti o danni non manifestati in dette isole, mi adopererò che sia percosso e spogliato di tutto; e se non potrò fare ciò, coloro che in tale diritto furono iscritti al mio signor conte in buona fede senza frode, appena possibile manifesterò e darò. E tutte le onorificenze che il mio signor conte deve avere in dette isole gliele darò, e da tutte dette isole integralmente farò dare. E in dette isole per il conte collaborerò finché al mio signor conte piacerà. Tutto ciò tuttavia osserverò fermamente in buona fede senza frode, salva la fedeltà al signor doge. E tutti i precetti che il mio signor conte mi avrà imposto per detta contea, svolgerò e per quanto possibile compirò. Sui furti, danni e ingiurie che potrò sapere e trovare, appena possibile, in buona fede manifesterò al signor conte.


Giuro sui santi vangeli di Dio che sarò fedele al signor doge di Venezia e al mio signor conte di Ragusa, e tutto ciò è contenuto nel patto deciso tra il Comune di Venezia e il Comune di Ragusa, e tutto ciò che altri Ragusei e il signor doge e il signor conte giurano, osserverò fermamente. E mi adopererò in tutto il possibile in buone fede senza frode, affinché gli uomini dell’isola di Giuppana, Calafotta e Calamotta osservino fedeltà a detto signor doge e conte; e sarò diligente in buona fede senza frode e controllerò e farò controllare tutti i furti e i danni che sono commessi a altro che accade in dette isole, o sulle barche o altre imbarcazioni ancorate nei porti di dette isole, o nelle vigne, tutti gli animali, i frutti, o anche tutte le altre cose. E tutti i furti e i danni che non potrò ritrovare, alle comunità in cui le predette cose sono accadute, di dette isole farò pagare integralmente, E di detti furti e danni che manifesterò, avrò la metà dal Comune. E se alcun diritto è o sarà stato vantato in alcun tempo per furti o danni non manifestato, mi adopererò per quanto possibile che sia percosso spogliato di tutto; e se non posso, chi fu iscritto nel diritto, lo manifesterò al mio signor conte in buone fede e senza frode, appena possibile. E darò tutte le onorificenze che il signor conte deve avere in dette isole, e da tutte dette isole farò dare integralmente. E su dette isole collaborerò per il conte finchè al signor conte piacerà. Tutto ciò osserverò in buona fede senza frode. Sui furti, danni e ingiurie che potrò conoscere e trovare, appena possibile li manifesterò al signor conte.

Termina il libro secondo, inizia il terzo.



(traduzione di Monica Zamparutti Caracci)
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